06 novembre 2017

uscita dei ragazzi da scuola

Una recente circolare del ministro Fedeli, che non sono riuscito a trovare, invita i Dirigenti scolastici a respingere la nozione e la volontà dei genitori che i ragazzi possano uscire dalla scuola media senza un accompagnatore adulto.

La circolare nasce, secondo alcune fonti, come qui sul Corriere, da una sentenza di Cassazione che ha condannato Preside e Miur a risarcire i genitori di un ragazzo morto sotto uno scuolabus.

Così, alcuni presidi hanno emesso circolari dirette ai genitori, come quella che potete leggere qui, nella quale si dice che gli alunni
dovranno sempre essere presi in consegna dai genitori affidatari o da persone da questi delegati. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE AUTORIZZAZIONI O LIBERATORIE ALL’USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI.
spiegando che la legge è lacunosa, ma la sommatoria della giurisprudenza italiana è orientata a considerare i ragazzi minori di quattordici anni come incapaci, che non possono mai essere lasciati senza la presenza di un adulto.

Testualmente cito:
 la scuola debba aver cura degli alunni ad essa affidati, obbligo che discende dall'art. 2048 del codice civile.
 ...
art. 591 del codice penale, che recita testualmente: "Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni". Nel codice penale è specificato che per i minori di quattordici anni è prevista una presunzione assoluta di incapacità.
         ...
 l’orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne
          ....
 Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali
           ....
 la responsabilità penale dell’insegnante preposto alla sorveglianza del minore affidatogli è sempre personale e nonderogabile,
Cita anche alcune sentenze della Cassazione, tra cui: CORTE DI CASSAZIONE CIVILE SEZ. I, N.3074 DEL 30/3/1999.

La specifica soluzione adottata da questo dirigente è di passare il ragazzo dalla responsabilità del docente, al collaboratore scolastico, al genitore o delegato, o se non reperibile, alle autorità di Pubblica Sicurezza.

In pratica, siamo di fronte ad uno scenario comune in Italia, e cioè quella di leggi scritte male e inapplicabili, giudici che assegnano colpe e responsabilità, il palleggiamento delle responsabilità tra figure che non ne vorrebbero, e l'inevitabile negazione del buon senso.

Come si concilia il concetto di "abbandono" con la delega funzionale dell'istruzione del ragazzo?

Se l'istruzione è un diritto e non posso accompagnarlo, avrò diritto ad un accompagnatore, no?
Visto che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, i lavoratori possono legittimamente chiedere allo Stato il trasporto o l'accompagnamento degli alunni da casa a scuola e viceversa, se gli orari di lavoro non sono compatibili con gli orari della scuola?

Chi ha collegato il concetto di "abbandono di minore" con l'orario scolastico dovrebbe spiegare bene il suo ragionamento e come lo applica alla vita di tutti i giorni degli italiani.

La risposta del ministro Fedeli, a quanto dicono i giornali, è stata: "Chiedete aiuto ai nonni".







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